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Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111

L’articolo 5 della legge sopraccitata prevede una nuova modalità per i genitori lavoratori dipendenti. Questi hanno il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, quindi da casa, quando sussistono i seguenti presupposti:

 

  1. figlio convivente con il genitore interessato
  2. minore di 14 anni
  3. in quarantena, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
  4. motivo della quarantena: Covid-19
  5. a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico

 

Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. Per questo periodo di congedo viene riconosciuta una retribuzione pari al 50 % da parte dell’INPS. Valgono le stesse regole come per i congedi parentali.

 

Questa modalità può essere svolta da un solo genitore. Qualora un genitore usufruisca di altre forme di sostegno/congedo, queste regole non trovano applicazione!

F.A.B.I.
Sindacato Autonomo Bancari Bolzano
Via dei Conciapelli 24, 39100 Bolzano

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