|
|
###USER_SALUTATION###,
|
|
|
Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111
L’articolo 5 della legge sopraccitata prevede una nuova modalità per i genitori lavoratori dipendenti. Questi hanno il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, quindi da casa, quando sussistono i seguenti presupposti:
- figlio convivente con il genitore interessato
- minore di 14 anni
- in quarantena, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
- motivo della quarantena: Covid-19
- a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico
Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. Per questo periodo di congedo viene riconosciuta una retribuzione pari al 50 % da parte dell’INPS. Valgono le stesse regole come per i congedi parentali.
Questa modalità può essere svolta da un solo genitore. Qualora un genitore usufruisca di altre forme di sostegno/congedo, queste regole non trovano applicazione!
|
|
|
|
|
|
F.A.B.I. Sindacato Autonomo Bancari Bolzano Via dei Conciapelli 24, 39100 Bolzano
Per cancellare l'abbonamento alla newsletter, clicca qui.
|
|
|
|